Aprile 27, 2024

Concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale

Il nuovo concordato rappresenta un sorta di accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate attraverso il quale, determinate categorie di contribuenti, hanno la possibilità di “concordare” quale sarà il reddito imponibile, di impresa o professione, per gli anni 2024 e 2025. In sostanza il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito concordato, importi di reddito minori o maggiori, rispetto al reddito definito saranno irrilevanti fiscalmente.

Il concordato non assume alcuna rilevanza ai fini IVA.

I contribuenti possono accedere se:

  • Sono di minori dimensioni e dichiarano redditi di lavoro autonomo o d’impresa, per i “forfettari” l’accordo può essere definito solo per l’anno 2024
  • Svolgono attività con codice ateco rientrante negli ISA
  • Non hanno debiti tributari oppure devono aver estinto i debiti di d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a de­cadenza dei relativi benefici)

Le cause di esclusione sono:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • per i soli contribuenti in regime forfetario aver iniziato l’attività nell’esercizio 2023

Modalità di determinazione del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate

Il reddito proposto viene determinato utilizzando i dati comunicati attraverso il modello ISA, oppure i dati forniti dai contribuenti forfettari sul modello LM nonché le informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Sia per il reddito di lavoro autonomo che d’impresa il calcolo del reddito stimato deriva dalla differenza dei componenti positivi e negativi senza tenere conto delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi derivanti da partecipazione in società di persone e assimilati.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Le eventuali perdite fiscali realizzate negli anni passati potranno essere dedotte dal reddito presunto come sopra determinato.

Per il regime forfettario il reddito, cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione dell’Agenzia. I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato.

Procedura di accesso

A partire dal prossimo 15.6.24 sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate apposito software per l’elaborazione della proposta di concordato previa integrazione, da parte del contribuente, dei dati ISA riferiti all’anno 2023 e dei dati informativi del quadro LM per i contribuenti forfettari.

L’eventuale adesione alla proposta di concordato dovrà avvenire entro il 15.10.24 con la presentazione del modello redditi 2024.

Se il contribuente sceglie di aderire alla proposta formulata, si impegna a dichiarare gli importi concordati.

Effetti dell’adesione al concordato

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a

 

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

 

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito ossia:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es­sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Cessazione del Concordato

La cessazione ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano i seguenti eventi:

  • modifica dell’attività nel periodo di applicazione del concordato
  • cessazione dell’attività.

Decadenza dal concordato

Il verificarsi di una della cause di cessazione del concordato causa la decadenza per tutti i periodi d’imposta oggetto di concordato.

Dichiarazione infedele

Qualora a seguito di accertamento emergano attività non dichiarate o passività non deducibili di importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati nell’anno di applicazione del concordato oppure a quello precedente. Il contribuente decade anche nel caso in cui presenti una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi 2023 che comporti una variazione dei redditi in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Emersione di debiti tributari

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con rife­rimento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni:

  • per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili)

Omessi versamenti

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza

Violazioni di non lieve entità

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

  • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
  • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta og­getto del concordato;
  • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

 

 

tabella riassuntiva

 

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti “solari”)
Ambito soggettivo Contribuenti a cui si applicano gli ISA
Contribuenti in regime forfetario
Cause di esclusione Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro
Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023
Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA
Effetti del concordato Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025
(solo 2024 per contribuenti forfetari)
Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)
Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)
Cessazione Modifica dell’attività esercitata
Cessazione dell’attività
Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)
Decadenza Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025
Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024
Verificarsi di una causa di esclusione
Omesso versamento delle imposte concordate
Violazioni di non lieve entità

 

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