IMPRESE BENEFICIARIE
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
• rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
• corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse:
• le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.
INVESTIMENTI AGEVOLATI
Sono agevolabili gli investimenti effettuati:
• nel 2024 e 2025;
• in strutture produttive ubicate in Italia;
• in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
ESTENSIONE DEI BENI IMMATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA L. 232/2016
Ai fini dell’agevolazione in esame, rientrano tra i beni di cui al suddetto Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
• i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dash¬boarding);
• i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER AUTOCONSUMO
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
SPESE PER LA FORMAZIONE ESTERNA
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono agevolabili:
• nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
• sino al massimo di 300.000,00 euro;
• a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con il DM attuativo.
ESCLUSIONI
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
• attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
• attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
• attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Per l’accesso al beneficio:
• le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione “tecnica” “ex ante”, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
• ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
• l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;
• il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.
Certificazioni “tecniche”
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
• ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
• ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA E RILEVANZA FISCALE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2025.
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.