Locazioni brevi e turistiche – Codice identificativo Nazionale (CIN)
A partire dal 3 settembre 2024 è possibile richiedere il CIN che diviene obbligatorio da 2.11.2024 che deve essere attribuito:
- alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
assegnazione del CIN
Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo (tramite il portale accessibile tramite SPID o CIE al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it), con istanza telematica da parte del locatore o del titolare della struttura turistico-ricettiva.
Se l’unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo già assegnato dall’Ente Locale (Regione o Provincia) lo stesso Ente dovrà procedere allo ricodificazione. Tuttavia il titolare dovrà accedere ugualmente al portale del Ministero del Turismo per attestare:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura ricettiva;
- la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Obbligo di esposizione e indicazione del CIN
Il CIN deve essere obbligatoriamente:
- esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva,
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Si segnala che, come illustrato da una delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo, le norme regionali/provinciali restano valide anche in presenza del CIN, quindi chi è tenuto dalle norme locali a esporre il CIR dovrà ora richiedere il CIN ed esporre entrambi i codici.
Soggetti obbligati
Dal punto di vista soggettivo, tali obblighi gravano:
- su “chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche” o in locazione breve “una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa”;
- sul titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
Comunicazione alla Questura
I medesimi soggetti sopra indicati sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dalle normative regionali e provinciali di settore.
Si ricorda che la norma citata impone, tra il resto, di comunicare “alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate”, entro “le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.
Obblighi degli intermediari
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le:
- unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve;
- strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.
Obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti
Dal 2.11.2024 diventeranno operativi anche i nuovi obblighi per la sicurezza degli tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
La sussistenza dei requisiti di sicurezza sopra elencati costituisce condizione per ottenere il CIN Pertanto, l’adeguamento agli standard di sicurezza, entro il 2.11.2024, è necessario non solo per evitare la sanzione specifica, ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata).
obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche ove si tratti dei soggetti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, per i quali si presume l’imprenditorialità) è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Funzioni di controllo
Le funzioni di controllo, verifica e applicazione delle sanzioni sopra illustrate sono svolte dal Comune in cui è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale. L’assenza del CIN sembra configurare, anche un elemento di preferenza per l’assoggettamento ai controlli antievasione.
SANZIONI
| Soggetti tenuti | Condotta | Sanzione |
| Locatore di abitazione destinata a locazione turistica o breve
Titolare di struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera |
Proporre in locazione struttura senza CIN | Multa tra 800,00 e 8.000,00 euro |
| Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione del CIN nell’annuncio | Multa tra 500,00 e 5.000,00 euro | |
| Soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale | Concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza | Sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile |
| Chiunque (sia in forma imprenditoriale che in caso contrario) concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o in locazione breve | Violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili | Sanzione pecuniaria tra 600,00 e 6.000,00 euro |
| Soggetti tenuti | Condotta | Sanzione |
| Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale | Mancata presentazione della SCIA | Sanzione pecuniaria tra 2.000,00 e 10.000,00 euro |


